Qui di seguito la lettera dell’Arch. Giuseppe Cappochin inviata a un Ministro che dovrebbe essere più che edotto sulle vere e indispensabili qualifiche professionali dei suoi alti collaboratori.
Cappochin conferma comunque la sua disponibilità ad affrontare in un incontro il tema sollevato, sottolineando tuttavia la necessità del rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge sulle competenze professionali degli architetti.
“Valutare la possibilità di un annullamento in autotutela della nomina del Sovrintendente Speciale aree Sisma Centro Italia – assegnato recentemente ad un ingegnere – e nominare, invece, per tale incarico un Dirigente o un Funzionario Architetto.”
Lo chiede il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Giuseppe Cappochin, in una lettera inviata al Ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, dopo aver effettuato un accesso agli atti da cui sono emerse le ragioni che hanno portato alla nomina dell’ingegner Paolo Iannelli a Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma: nomina finalizzata a coordinare tutti gli interventi di consolidamento e restauro dei beni culturali, nonché la conservazione dell’integrità storico ed artistica degli edifici tutelati.
“Appare inconcepibile – si legge nella lettera – che un Ministero, che dovrebbe tutelare e garantire messa in sicurezza, consolidamento e restauro di beni culturali affidi tali attività a ingegneri che non posseggono le adeguate competenze professionali che sono, invece, proprie della figura di architetto”.
“E’ noto, infatti, che relativamente agli immobili vincolati sussiste competenza esclusiva per gli architetti dal momento in cui si prevede, in base all’art. 52 del Rd 2537/1925, che “le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”. Parte tecnica che risulta del tutto residuale poiché le ulteriori lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell’edilizia civile propriamente intesa necessitano sempre e comunque della verifica professionale dell’architetto. A questo proposito va ricordata la sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 che riconosce agli architetti la competenza esclusiva anche riguardo alla “parte tecnica” degli immobili vincolati”.
Nella lettera, Cappochin ricorda che “avevano risposto per quella selezione 3 dirigenti architetti, 12 funzionari di cui 9 architetti, 2 storici dell’arte ed 1 ingegnere, nonché 2 professionalità esterne ma che dai verbali della Commissione risultano essere stati utilizzati una serie di criteri di valutazione definiti, ex post, tra cui quello che prevedeva che il candidato “debba aver maturato un esperienza centrata in particolare nel settore della gestione delle emergenze per il patrimonio culturale a seguito di calamità culturali”. Criterio questo definito ex post – sottolinea con forza il presidente degli architetti italiani – che sembra essere stato appositamente introdotto per la figura dell’ingegner Iannelli, l’unico a possederlo”.
Beffarda, infine, la decisione di non considerare la candidatura dei tre dirigenti architetti, motivandola sul presupposto che “l’incarico dirigenziale di Sovrintendente speciale avrebbe creato una carenza di organico nelle posizioni dirigenziali ad essi tuttora attribuite”.
Roma, 14 gennaio 2017