La Commissione per la salute e sicurezza istituita presso il Ministero del Lavoro aveva approvato nel maggio scorso le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori”.

Procedure standardizzate di Valutazione dei RischiOra la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole alle suddette procedure standardizzate per aziende che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ma che possoono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Ora si attende solo il decreto interministeriale di attuazione.

Il comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato da Decreto Legge n. 57/2012,  è stato quindi confermato nella sua riformulazione:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

Dunque, a partire dal 2013 la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 lavoratori sarà effettuata mediante procedure standardizzate e con utilizzo di una Modulistica comune a tutte le aziende.

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