La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14012/2015, ha evidenziato in modo esplicito che tutti i committenti hanno l’obbligo di verificare nel merito l’operato dei Coordinatori di sicurezza, sia in fase di progettazione e sia in fase di esecuzione.
La Cassazione penale ha ribadito che l’articolo 93 del Testo Unico 81/2008 esonera il committente “limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” e non anche con l’incarico del Coordinatore.
Era già noto che il committente, per sgravarsi di responsabilità, non poteva limitarsi ad una mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli.
Con questa sentenza, quindi, i committenti sono ufficialmente confermati responsabili anche dei Coordinatori eventualmente nominati, e di tutte le violazioni poste in essere dagli stessi nella redazione dei piani.
L’intento del legislatore è sempre stato quello di rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, ma questa presa di posizione della Cassazione rischia di essere – come ha scritto recentemente il Prof. Roberto Bartoli dell’Università di Firenze – “eccessivamente rigorosa e del tutto contraddittoria, in quanto attribuisce al committente una posizione di garanzia nella sostanza identica a quella dei coordinatori, quando tuttavia i coordinatori sono figure che vengono nominate dal committente proprio per supplire alla mancanza delle sue conoscenze tecniche”.