La notifica preliminare, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori, ora va inviata anche al prefetto.

 
 

E’ stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 che reca “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

I principali temi trattati nel provvedimento sono immigrazione, protezione internazionale, sicurezza pubblica, ma anche misure che interessano l’edilizia.

Le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili riguardano nuove regole per il monitoraggio dei cantieri e pene più severe per i subappalti illeciti.
In particolare prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Ora la notifica preliminare deve essere inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nonché al prefetto, prima dell’inizio dei lavori.
Infatti l’Art 26 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 così recita:
“Monitoraggio dei cantieri”: All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

In ogni caso la notifica preliminare deve contenere le seguenti informazioni:
• Data della comunicazione;
• Indirizzo del cantiere;
• Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
• Natura dell’opera;
• Responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
• Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
• Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
• Durata presunta dei lavori in cantiere;
• Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
• Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
• Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
• Ammontare complessivo presunto dei lavori.

 
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