Il Dipartimento sicurezza dell’INAIL ha recentemente pubblicato un aggiornamento dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” già proposti nel 2014 e poi nel 2016, con una versione per immagini.
Obiettivo dei Quaderni Tecnici dell’Inail è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, e il Quaderno Tecnico “Parapetti provvisori” (a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa) spiega che l’adozione dei parapetti provvisori “permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprime il concetto di protezione collettiva”.
I parapetti provvisori sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio ecc).
L’adozione dei parapetti provvisori permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprime il concetto di protezione collettiva. La classificazione introdotta dalla norma tecnica di prodotto UNI EN 13374: 2013 contribuisce in maniera incisiva al processo di valutazione del rischio in quanto mette in relazione i requisiti prestazionali e geometrici che i parapetti devono possedere con quelli relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la pendenza e l’altezza di caduta.
I parapetti provvisori devono essere utilizzati nelle lavorazioni in cui c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) e nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore anche al rischio di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 metri rispetto al piano di campagna).