Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a Cernobbio, ha evidenziato i dati numerici sulla frequenza ai corsi organizzati per l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa in tema di formazione permanente continua, individuando il numero di iscritti che, frequentando detti corsi e utilizzando la possibilità di autocertificazione dei crediti, ha conseguito il numero minimo di crediti (30 CFP) necessari.

Nella stessa sede è emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti.

Dovendo quindi esaminare, dal punto di vista disciplinare, una simile situazione, è emersa la necessità di inviare a tutti gli Ordini provinciali una circolare esplicativa.

Con la circolare n. 625 del 9 novembre 2015, quindi, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha ricordato che “nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.”

“Non si evince peraltro da alcuna norma – continua la circolare – che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale.
La sospensione o la cancellazione dall’albo – condizioni per cui può essere interdetto l’esercizio della professione (fatti salvi ovviamente i casi di legge o eventuali provvedimenti della Magistratura ordinaria) – possono derivare, infatti, unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l’istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto”.

Ad avviso del Consiglio Nazionale, “la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico, che caratterizzano la fattispecie.”

Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Lascia la tua email e registrati con un click.

Articoli recenti

Accedi o registrati gratis in un click
Email:
Password:
Password dimenticata?